Cass. pen. n. 28144 del 10 giugno 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - IN GENERE


Citazione diretta a giudizio - Limite della pena della reclusione non superiore a quattro anni - Natura del rinvio - Principio "tempus regit actum" - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 518 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 176

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