Cass. civ. n. 6618 del 9 novembre 1983
Testo massima n. 1
Al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo al collegio, avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'estinzione del processo e pronunciata fuori udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 308 c.p.c., la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollente in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie, consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio).
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