Cass. civ. n. 28219 del 06 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione formulata da un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Trattazione del processo ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri - Necessità - Fondamento.


In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4177 del 2008

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

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