Cass. civ. n. 1503 del 2 febbraio 2001

Testo massima n. 1


La statuizione di ammissibilità della prova testimoniale, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha la natura di ordinanza, limitandosi a provvedere, impregiudicata la decisione finale, in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione, segnatamente di ricorso per cassazione.

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