Cass. civ. n. 28263 del 9 ottobre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Disciplinare magistrati - Determinazione della sanzione adeguata - Giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione - Ponderazione in concreto - Necessità - Criteri – Fattispecie.
Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato,ed ha disposto il rinvio per la nuova determinazione della sanzione).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 8
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D