Cass. pen. n. 28293 del 29 maggio 2025

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE


Beneficio subordinato agli obblighi di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen. - Revocabilità prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento - Condizioni - Fattispecie.


In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo solo se il condannato abbia omesso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nonostante il condannato avesse regolarmente iniziato il percorso di recupero, aveva revocato il beneficio prima della scadenza del termine fissato per il suo completamento, a cagione della asserita ripresa di atteggiamenti violenti in danno della medesima persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale era intervenuta condanna).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17907/2025

Normativa correlata

Legge 24/11/2023 num. 168 art. 15 com. 1
Cod. Pen. art. 165 com. 5
Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE