Cass. civ. n. 28302 del 09 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all’esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.


L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25861 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter
Cod. Proc. Civ. art. 134
Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

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