Cass. civ. n. 28302 del 9 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all’esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 127 ter
Cod. Proc. Civ. art. 134
Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies
Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4
Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE