Cass. civ. n. 2831 del 5 febbraio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Accisa sull'energia elettrica - Rivalsa del cedente nei confronti del cessionario di prodotti energetici - Privilegio speciale ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 - Condizioni - Indicazione espressa nella fattura.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, al cedente di prodotti energetici spetta il privilegio generale di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, sul credito vantato a titolo di rivalsa delle accise sull'energia elettrica pagate per conto del cessionario, purché il relativo importo sia stato evidenziato in maniera separata all'interno della fattura relativa alla cessione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3
Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.