Cass. civ. n. 4718 del 29 agosto 1984
Testo massima n. 1
L'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte.