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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9024 del 30 aprile 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9024 del 30 aprile 2005

Testo massima n. 1

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., attribuisce alla scrittura prova piena, fino a querela di falso, secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., in ordine alla provenienza dal sottoscrittore; l’onere del disconoscimento della scrittura privata grava però esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione e non già sul soggetto che contesta l’opponibilità del documento, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile. Ne consegue che quando il contenuto della scrittura privata inter alios venga contestato, il documento non viene in rilievo come prova legale e la verità o meno del suo contenuto, dimostrabile con ogni mezzo di prova, è affidata al libero apprezzamento del giudice.

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