Cass. civ. n. 10287 del 17 ottobre 1998

Testo massima n. 1


Il riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2, di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non costituisce accertamento non impugnabile di autenticità di essa e perciò non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne non già la veridicità del contenuto, bensì la provenienza da chi appare averla sottoscritta, e nel caso di pluralità di firmatari del documento, non è necessario che tutti propongano querela, perché lo scopo di essa è l'eliminazione dell'efficacia della scrittura erga omnes.

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