Cass. pen. n. 41129 del 19 novembre 2001

Testo massima n. 1


Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a «nuovo ruolo», la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.

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