Cass. pen. n. 1817 del 1 luglio 1999

Testo massima n. 1


L'invito a comparire di cui all'art. 555 c.p.p. non è previsto anche per il procedimento per decreto penale di cui agli artt. 565 e 459 c.p.p. La nuova normativa (di cui alla legge 234 del 1997) lo ha introdotto soltanto nelle ipotesi di richiesta, da parte del P.M., di rinvio a giudizio per l'udienza preliminare di cui all'art. 416 c.p.p. ed in quella di emissione del decreto di citazione a giudizio ex art. 555 c.p.p. Analoga previsione non si rinviene né nell'art. 456 per il caso in cui il decreto che dispone il giudizio sia emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, né nel rinvio alle disposizioni di quest'ultima norma operato dall'art. 464 per il giudizio conseguente all'opposizione.

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