Cass. pen. n. 1827 del 2 giugno 1999
Testo massima n. 1
Allorché, in sede di atti preliminari al dibattimento pretorile si constata che il decreto di citazione a giudizio sia affetto dai vizi di cui all'art. 555, comma secondo, c.p.p., che ne comportano la nullità, la competenza a riemetterlo spetta, nell'ipotesi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, al Gip e non al giudice del dibattimento, in quanto la rilevata nullità del decreto di citazione a giudizio ha impedito un valido passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio; nell'ipotesi, invece, in cui il decreto di citazione a giudizio non sia affetto da alcuna nullità, la competenza a riemetterlo spetta al giudice del dibattimento, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità di consentire all'imputato l'esercizio di facoltà inerenti all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per asserita genericità del capo di imputazione, che la S.C. ha escluso, ritenendo, conseguentemente, abnorme la declaratoria di sua nullità).
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