Cass. civ. n. 28403 del 11 ottobre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - IN GENERE Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento.


Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27313 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74

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