Cass. civ. n. 28413 del 11 ottobre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della l.n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine alla relativa azione - Individuazione.
L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.