Cass. civ. n. 28418 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE Danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi - Risarcibilità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.


Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16541 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1223

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