Cass. pen. n. 28422 del 23 gennaio 2025

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE


Sospensione del procedimento con messa alla prova - Richiesta di applicazione anche per il reato, oggetto di contestazione suppletiva, per cui è intervenuta assoluzione - Declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.


In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, cui siano stati contestati reati connessi, di richiedere l'ammissione alla stessa con riguardo a tutti i reati ascrittigli, trova il limite dei rapporti esauriti, diversi da quelli a carattere penale sostanziale, sicché non produce effetti retroattivi nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di assoluzione divenuta definitiva con riguardo ai reati oggetto di contestazione suppletiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 17214/2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST.
Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 4 CORTE COST.

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