Cass. civ. n. 28427 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Mandato rilasciato da più parti allo stesso difensore - Conflitto d'interessi - Nullità del secondo mandato - Applicabilità ad ipotesi di costituzione in giudizi diversi - Sussistenza - Fattispecie.


Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1550 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Costituzione art. 24

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