Avvocato.it

Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 5929 del 13 aprile 2012

Cassazione civile Sez. VI-3 sentenza n. 5929 del 13 aprile 2012

Testo massima n. 1

In tema di istanza di verificazione della scrittura privata in via incidentale, poichè l’art. 220 cod. proc. civ. è norma che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all’istruttore, ma al collegio, mentre la regola di competenza sull’istanza è quella implicitamente desumibile dal primo comma dell’art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve farsi dallo stesso tribunale investito della causa in cui la verificazione viene chiesta. Ne deriva che, quando l’incidente di verificazione insorga davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui all’art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., e, pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull’incidente al tribunale in composizione collegiale invocando l’art. 220 cod. proc. civ., che non esprime una regola di competenza.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze