Cass. civ. n. 28452 del 12 ottobre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Comparsa d'intervento contenente domanda nuova nei confronti del contumace - Notificazione - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.