Cass. civ. n. 2847 del 5 febbraio 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato - Eccesso colposo del pubblico ufficiale nell'uso legittimo delle armi - Concorso di colpa del danneggiato - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all'art. 53 c.p., l'azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale - nel rispetto dell'imprescindibile requisito della proporzione - non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all'adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l'incidenza causale nella misura del 50%).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Cod. Pen. art. 53 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 55