Cass. pen. n. 28480 del 20 giugno 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Atto pubblico di fede privilegiata - Pubblico ufficiale - Attribuzione di speciale potestà documentatrice - Fonti - Individuazione - Fattispecie.
In tema di falso, sono documenti dotati di fede privilegiata quelli emessi da un pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che è dotato di fede privilegiata il documento, apparentemente formato dal comandante del Nucleo di polizia tributaria, unico soggetto a ciò legittimato, falsamente redatto da un brigadiere della Guardia di finanza, attestante la qualifica di appartenente di quest'ultimo al predetto Nucleo e la sua legittimazione a fare accesso agli spazi portuali per attività istituzionale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2699