Cass. pen. n. 28489 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del DASPO intervenuto prima dello scadere del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità.


In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 15089 del 2016

Normativa correlata

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

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