Cass. pen. n. 28489 del 08 febbraio 2024
Testo massima n. 1
SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento di convalida del DASPO intervenuto prima dello scadere del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2