Cass. pen. n. 28558 del 2 luglio 2024
Testo massima n. 1
PARTE CIVILE - SPESE
Estinzione del reato dichiarata dal giudice di primo grado in assenza di condanna al risarcimento del danno - Condanna alle spese in favore della parte civile - Legittimità – Esclusione - Ragioni.
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.