Cass. civ. n. 2659 del 11 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale — trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d'ufficio — e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736, n. 2 c.c., è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico — giuridici. Quanto ai poteri del giudice di appello allorchè la lite sia stata definita in primo grado in base al predetto mezzo di prova, escluso che egli possa revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento, essi si sostanziano nella (ri)valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, sicchè, qualora egli pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso tanto dell'accoglimento, quanto del rigetto delle domande, potrà allora legittimamente pronunciare sentenza che prescinda dall'esito del giuramento.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE