Cass. pen. n. 28583 del 02 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Ordinanza di archiviazione a seguito di rigetto della opposizione della persona offesa - Ricorribilità per cassazione per abnormità - Esclusione – Inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. – Sussistenza - Applicabilità della procedura “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza.
L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5