Cass. pen. n. 28583 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Ordinanza di archiviazione a seguito di rigetto della opposizione della persona offesa - Ricorribilità per cassazione per abnormità - Esclusione – Inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. – Sussistenza - Applicabilità della procedura “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza.


L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12244 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5

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