Cass. pen. n. 28587 del 3 luglio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE


Sequestro di rilevanti somme di denaro o di preziosi – "Fumus" del delitto di ricettazione – Sussistenza – Condizioni - Indicazione.


In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 6584/2022

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