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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31912 del 3 agosto 2007

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31912 del 3 agosto 2007

Testo massima n. 1

La presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sè causa di inammissibilità se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione.

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