Cass. pen. n. 21978 del 22 giugno 2006

Testo massima n. 1


In tema di motivi di ricorso per cassazione, per la deduzione del vizio di motivazione in riguardo ad atti del processo specificamente indicati è onere del ricorrente l'identificazione dell'atto processuale di riferimento, l'individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione operata in sentenza, la prova della verità dell'elemento di fatto o del dato di prova richiamato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, l'indicazione delle ragioni per cui l'atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

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