14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3608 del 21 aprile 1997
Posted at 15:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile sia l’impugnazione proposta dall’imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore; sia dall’impugnazione proposta dalla procura generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla Procura della Repubblica o dalla parte civile.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]