Cass. civ. n. 28647 del 16 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento.


Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6187 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 358
Cod. Proc. Civ. art. 326

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