Cass. pen. n. 28651 del 30 ottobre 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Caratteri distintivi - Accordo criminoso - Programma associativo stabile e condiviso - Necessità - Concorso di persone nel reato continuato - Differenze.
L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.