Cass. pen. n. 28651 del 30 ottobre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE


Caratteri distintivi - Accordo criminoso - Programma associativo stabile e condiviso - Necessità - Concorso di persone nel reato continuato - Differenze.


L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28252/2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

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