Cass. civ. n. 3051 del 8 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati (fattispecie in cui il lavoratore aveva già transatto la propria lite col datore di lavoro).
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