Cass. civ. n. 28660 del 16 ottobre 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE Efficacia probatoria - Scissione del contenuto del documento - Ammissibilità - Condizioni.
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 5
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2699
Cod. Civ. art. 2702
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.