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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7162 del 23 luglio 1993

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7162 del 23 luglio 1993

Testo massima n. 1

È ammissibile l’impugnazione [ nella specie ricorso per cassazione ], quando, pur essendo stata presentata la sola dichiarazione di gravame senza motivi, l’atto venga rinnovato nei termini integralmente attraverso il deposito di un documento unico, contenente sia la parte dichiarativa, che quella argomentativa.

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