Cass. pen. n. 2867 del 08 novembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione - Obbligo del giudice di esecuzione di considerare la valutazione effettuata dal giudice della cognizione - Sussistenza - Possibilità di prescinderne - Condizioni.


In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19358 del 2012

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

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