Cass. civ. n. 9061 del 12 maggio 2004
Testo massima n. 1
L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell'eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incapacità a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all'esistenza o meno di un rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualità di condomini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione).