Cass. civ. n. 3956 del 18 marzo 2003

Testo massima n. 1


Ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere state la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere-dovere di esaminare l'intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.

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