Cass. civ. n. 3759 del 29 marzo 1993
Testo massima n. 1
La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento — necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) — sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.