Cass. civ. n. 3759 del 29 marzo 1993
Testo massima n. 1
La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento — necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) — sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi