Cass. civ. n. 3624 del 28 giugno 1979
Testo massima n. 1
L'assunzione di testimoni di riferimento costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice istruttore e presuppone una valutazione insindacabile dell'opportunità di trarre elementi di convincimento dall'esame di quei testi; tale facoltà, pertanto, giustificatamente non viene esercitata quando il riferimento da parte del teste escusso sia fatto ad un soggetto non identificato, la cui conoscenza dei fatti non sia almeno implicita nel riferimento.
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