14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2670 del 26 maggio 1978
Testo massima n. 1
La necessità — prevista dall’art. 257 c.p.c. [ applicabile anche al giudizio di appello, ai sensi dell’art. 359 dello stesso codice ] — di procedere ad ulteriore istruttoria mediante il riesame dei testi [ al limitato fine di chiarire le loro deposizioni o di correggere irregolarità verificatesi nel precedente esame ] è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione; in nessun caso l’esercizio del potere di ordinare la rinnovazione dell’esame dei testimoni già interrogati può consentire l’ingresso di una prova [ contraria ], dall’assunzione della quale la parte interessata sia decaduta.
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