Cass. civ. n. 577 del 9 marzo 1963

Testo massima n. 1


L'art. 257 c.p.c., pur importando un'eccezione al principio fissato dall'art. 244, secondo cui i testimoni debbono essere indicati ab initio, non deroga alle altre disposizioni relative all'espletamento della prova ed in particolare all'art. 253, primo comma. (Cass. n. civ., 14 luglio 1956, n. 2675). L'assunzione dei testi, che non siano stati preventivamente e specificamente indicati dalle parti, può essere consentita soltanto nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, cosicché la parte non può pretendere di sostituire i testimoni con altri che non siano stati da essa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. Tale principio vale anche riguardo alla prova per testi chiesta dalle parti e ammessa dal pretore, in quanto nessuna norma del procedimento davanti tale giudice dispone diversamente (art. 311 c.p.c.); mentre nulla ha a che fare con la prova testimoniale chiesta dalle parti (artt. 244-257 c.p.c.) la facoltà discrezionale che l'art. 317 c.p.c. concede al pretore di ammettere d'ufficio una prova per testi, poiché in tal caso è il giudice stesso che deve formulare i relativi capitoli o indicare le persone che su essi sono chiamate a deporre.

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