Cass. civ. n. 2875 del 31 gennaio 2023

Testo massima n. 1


CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Conferimento di ramo d'azienda - Diritto annuale di iscrizione in albi e registri di cui all'art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Soggetto tenuto al pagamento - Ripartizione tra conferente e conferitario.


Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda avente ad oggetto una o più unità locali, l'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio, di cui alla l. n. 580 del 1993, con riferimento all'annualità in cui si realizza l'operazione, grava a carico sia del soggetto conferente che di quello conferitario, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese; il detto obbligo, avuto riguardo alla conferente e limitatamente alla unità o alle unità conferite, viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui la stessa comunichi alla Camera di Commercio la cancellazione dell'unità (o delle unità) e, al contempo, il subentro della conferitaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22801 del 2022

Normativa correlata

Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18
Decreto Legisl. 15/02/2010 num. 23 art. 1 com. 19
Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 2
Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359 art. 7
Cod. Civ. art. 2055

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE