Cass. civ. n. 2878 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI Residenza fiscale - Individuazione - Criteri.


Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro dei suoi affari ed interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo un ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo, con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 32992 del 2018

Normativa correlata

Legge 23/12/1978 num. 943
Cod. Civ. art. 43
Cod. Civ. art. 44

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