Cass. civ. n. 2878 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI


Residenza fiscale - Individuazione - Criteri.


Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente, deve farsi riferimento al centro dei suoi affari ed interessi vitali, dando prevalenza al luogo in cui la loro gestione è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo un ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo, con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Legge 23/12/1978 num. 943
Cod. Civ. art. 43
Cod. Civ. art. 44

Ricerca articolo

Massime correlate

Conformi: Cass. civ. n. 32992/2018

Ricerca altre sentenze