Cass. civ. n. 28792 del 17 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Beni di interesse storico-artistico - Appartenenti ad un ente pubblico - Usucapibilità - Esclusione - Provvedimento amministrativo di riconoscimento del valore culturale - Irrilevanza - Dismissione del bene dal demanio militare - Irrilevanza - Fondamento.
Il bene immobile di interesse storico-artistico appartenente ad un ente pubblico, ancorché non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 1089 del 1939, è soggetto, ex artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico in quanto riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, senza che al riguardo rilevi la dismissione dal patrimonio militare, essendo la relativa normativa concorrente con quella del demanio culturale, con la conseguenza che il bene demaniale di interesse storico-artistico, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, che ha una mera efficacia dichiarativa, non può essere sottratto alla sua peculiare destinazione, né può essere oggetto di usucapione, a differenza delle cose di proprietà privata, che solo dal momento della notifica del vincolo sono assoggettate alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 824
Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4 com. 1
Cod. Civ. art. 1158
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10
Costituzione art. 9