Cass. civ. n. 5133 del 16 settembre 1981

Testo massima n. 1


La valutazione dell'opportunità di ordinare l'intervento in causa del terzo a norma dell'art. 107 c.p.c. rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti, per la chiamata di un terzo in causa, dall'art. 269 c.p.c., sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Da ciò consegue che il mancato uso del relativo potere non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice di appello, il quale, da un lato, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice per l'esercizio di quel potere, esulando tale ipotesi dai motivi di remissione tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c., e, dall'altro, non potrebbe ordinare l'intervento del terzo in appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 344 dello stesso codice.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE